Lussemburgo/Bruxelles/Vienna – La normativa austriaca, secondo la quale una parte del periodo di formazione di un praticante avvocato deve essere obbligatoriamente svolta presso un avvocato con sede in Austria, non è compatibile con la libertà di circolazione dei lavoratori: lo ha stabilito giovedì la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) nella causa C-807/23, Jones Day. La formazione all’estero è considerata equivalente se consente di acquisire esperienze paragonabili a quelle della formazione in Austria, ha affermato la CGUE.
Per poter lavorare come avvocato in Austria, è necessario completare un periodo pratico di cinque anni. Almeno tre anni e sette mesi di questo periodo devono essere svolti in Austria, di cui almeno tre anni presso un avvocato. Un’avvocata austriaca ha svolto il suo periodo pratico presso lo studio legale Jones Day a Francoforte sul Meno, dove è stata formata da un avvocato austriaco. L’Ordine degli avvocati di Vienna ha rifiutato, richiamandosi alla normativa sopra citata, di iscriverla nell’elenco dei praticanti avvocati e di rilasciarle un certificato di limitata capacità di rappresentanza.
La persona interessata ha fatto ricorso alla Corte suprema
La persona interessata ha impugnato questo rifiuto dinanzi alla Corte suprema austriaca. Su richiesta, ha comunicato all’Ordine degli avvocati di Vienna che la sua attività riguardava esclusivamente il diritto austriaco. Quest’ultimo ha quindi interpellato la CGUE per sapere se la normativa, secondo la quale una parte del periodo di formazione pratica di un praticante avvocato deve essere obbligatoriamente svolta nel paese, violi la libertà di circolazione dei lavoratori.
Con la sua sentenza di oggi, la CGUE risponde alla Corte suprema austriaca che la normativa dell’UE in questione deve essere interpretata nel senso che essa si oppone a una normativa di uno Stato membro come quella austriaca. La condizione controversa dovrebbe garantire che l’avvocato abbia acquisito un’esperienza sufficiente nella pratica del diritto nazionale e con contatti con le autorità e i tribunali austriaci. Tuttavia, essa va oltre quanto necessario per raggiungere tali obiettivi.
Secondo la CGUE, il completamento della pratica presso un avvocato registrato in Austria, ma stabilito in un altro Stato membro, insieme alla prova che questa consente di acquisire esperienze comparabili a quelle in Austria, soddisfa gli obiettivi della normativa austriaca. Questo appare meno restrittivo rispetto alla limitazione causata dalla normativa in questione, stabilisce la CGUE. La Corte di giustizia dell’Unione europea non giudica mai in un caso concreto, ma solo per l’interpretazione del diritto dell’UE.