La Commissione europea ha proposto ieri, martedì, di istituire un sistema europeo comune per i rimpatri degli immigrati illegali con procedure più rapide, semplificate ed efficienti in tutta l’UE.
Il nuovo quadro giuridico per i rimpatri, richiesto dal Consiglio europeo nell’ottobre 2024, è un elemento chiave per completare il Patto su migrazione e asilo approvato nel maggio 2024 e che entrerà in vigore a metà 2026, il quale definisce un approccio integrato alla migrazione, oltre a una gestione più rapida ed efficiente delle domande di asilo.
I tassi di rimpatrio in tutta l’UE attualmente ammontano solo al 20%. «Solo uno su cinque lascia l’UE e questo non è accettabile. Le nostre società non lo tollereranno», ha sottolineato il Commissario per gli Affari Interni e la Migrazione, Magnus Brunner, che ha descritto la proposta legislativa della Commissione come un «punto di svolta». «Stiamo mettendo ordine nella nostra casa europea», ha assicurato M. Brunner, aggiungendo: «Con il nuovo sistema europeo di rimpatri, ci assicureremo che le persone che non hanno diritto a rimanere nell’UE effettivamente se ne vadano. In questo modo, si rafforzerà significativamente la fiducia nel nostro sistema comune europeo di asilo e immigrazione».
Per entrare in vigore, la proposta della Commissione dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e dagli Stati membri dell’UE. Il Commissario Brunner ha affermato di sperare nella sua approvazione «il prima possibile», anche se si tratta di un tema estremamente delicato, sia politicamente che giuridicamente, che divide gli Stati membri.
Secondo la Commissione, le nuove norme daranno agli Stati membri gli strumenti necessari affinché i rimpatri diventino più efficaci, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali.
Le nuove norme comuni includono:
– Un sistema europeo sotto forma di regolamento che prevede procedure comuni per l’emissione di decisioni di rimpatrio e l’istituzione di un mandato europeo di rimpatrio che sarà emesso dagli Stati membri. I 27 sistemi diversi attualmente in vigore significano frammentazione a livello dell’Unione, osserva la Commissione.
Grazie al riconoscimento reciproco delle decisioni di rimpatrio, uno Stato membro potrà riconoscere ed eseguire direttamente una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro senza dover avviare una nuova procedura. Entro il 1° luglio 2027, un anno dopo l’entrata in vigore del patto su migrazione e asilo, la Commissione riesaminerà se gli Stati membri hanno stabilito disposizioni appropriate per l’efficace gestione dei mandati europei di rimpatrio ed editerà una decisione esecutiva che renderà obbligatorio il riconoscimento e l’esecuzione della decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro.
– Regole chiare per il rimpatrio forzato e parallelamente fornire incentivi per il rimpatrio volontario: I rimpatri forzati saranno obbligatori quando una persona che risiede illegalmente nell’UE non collabora, si rifugia in un altro Stato membro, non lascia l’UE entro il termine stabilito per la partenza volontaria o rappresenta un pericolo per la sicurezza. Questo approccio fornisce incentivi per il rimpatrio volontario entro i termini stabiliti di partenza dall’UE.
– Obblighi più rigorosi per i rimpatriati, compensati da garanzie chiare: Obblighi espliciti di collaborazione con le autorità nazionali durante tutto il processo di rimpatrio. Queste misure sono integrate da conseguenze chiare in caso di rifiuto di collaborazione, come la riduzione o il rifiuto di sussidi o il sequestro di documenti di viaggio. Allo stesso tempo, gli incentivi alla collaborazione saranno rafforzati, inclusi il supporto per il rimpatrio volontario.
– Garanzie solide durante l’intero processo di rimpatrio: Tutte le misure relative ai rimpatri devono essere implementate nel pieno rispetto degli standard fondamentali e internazionali sui diritti umani, assicurato attraverso procedure chiare, come il diritto di fare ricorso, il supporto alle persone vulnerabili, solide garanzie per i minori e le famiglie, e il rispetto del principio di non respingimento.
– Regole più severe per limitare i casi di abuso e affrontare la fuga: Gli Stati membri disporranno di regole rinforzate per rintracciare i rimpatriati, come la possibilità di richiedere garanzia finanziaria, rapporto regolare o l’obbligo per i rimpatriati di risiedere in un luogo designato dalle autorità nazionali. Le nuove regole stabiliscono condizioni chiare per la detenzione se vi è rischio di fuga, nonché alternative alla detenzione. La detenzione può durare fino a 24 mesi, invece dei 18 mesi che è il limite attuale. Inoltre, l’effetto sospensivo delle decisioni di rimpatrio non sarà più automatico, salvo che non vi siano questioni di non respingimento.
– Regole specifiche per le persone che rappresentano un rischio per la sicurezza: Gli Stati membri devono verificare tempestivamente se una persona rappresenta un rischio per la sicurezza. Una volta individuati, tali individui sono soggetti a regole rigorose, come il rimpatrio forzato obbligatorio, un divieto di ingresso più lungo e spazi di detenzione separati. La detenzione può essere prolungata oltre la durata normale di 24 mesi con un ordine giudiziario.
– Riammissione come parte del processo di rimpatrio: Per colmare il divario tra la decisione di rimpatrio e il rimpatrio in un paese terzo, le nuove regole stabiliscono una procedura comune per assicurare che la decisione di rimpatrio sia sistematicamente seguita da una richiesta di riammissione. Prevedono anche la possibilità di trasmettere dati a paesi terzi ai fini della riammissione.
– Centri di rimpatrio: Gli Stati membri hanno chiesto soluzioni innovative per la gestione della migrazione. Con questa proposta si istituisce la possibilità legale per il rimpatrio di persone che risiedono illegalmente nell’UE e hanno ricevuto una decisione definitiva di rimpatrio in un paese terzo sulla base di un accordo o disposizione stabilita bilateralmente o a livello UE. Tale accordo o disposizione può essere conclusa con un paese terzo che rispetti gli standard e i principi internazionali sui diritti umani in conformità con il diritto internazionale, incluso il principio di non respingimento. Le famiglie con minori e i minori non accompagnati sono esclusi, mentre il modo in cui tali accordi o disposizioni vengono applicati deve essere monitorato. (13/3/25)